Concordo pienamente con lei sull'aspetto procedurale della vicenda anche se mi permetto di dare alla discussione un ulteriore approfondimento; è chiaro come il piano di lottizzazione sia il tramite mediante il quale l’iniziativa privata, integrandosi con la pianificazione urbanistica, dovrebbe affrontare in modo organico lo sviluppo urbanistico-edilizio di una zona non urbanizzata o la cui urbanizzazione si renda necessario potenziare ai fini dell’inserimento di nuovi rilevanti insediamenti ( è quest'ultimo quello di interesse per la discussione al Consiglio Comunale visto che si tratta di zone C limitrofe a zone B) La causa della lottizzazione, pertanto, si identifica nella programmazione dell’edilizia con risorse private. Ciò allo scopo di evitare: l’attuazione di singole iniziative edilizie in modo disorganico, senza che nel contempo vengano realizzati le opere pubbliche ed i servizi necessari ai nuovi insediamenti residenziali o produttivi; la prestazione, a posteriori, degli stessi servizi ed attrezzature da parte della P.A., con aggravio di oneri finanziari. In riferimento alla sua corretta osservazione sui termini di applicabilità Nel silenzio della legge, deve ritenersi applicabile al piano di lottizzazione il termine di validità decennale stabilito dall’art.17 della l.765/67 con riferimento ai piani particolareggiati di esecuzione. Il termine decennale di decadenza si applica solo alle disposizioni a contenuto espropriativo e non anche alle prescrizioni urbanistiche del piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti senza limiti di tempo, fino all’eventuale approvazione di un nuovo piano attuativo. A norma dell’art.12 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., l’approvazione del piano di lottizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche o di pubblica utilità in esso previste. Il successivo art.13 dello stesso T.U. prevede che il termine entro il quale deve essere “eseguito” il decreto di esproprio può essere previsto espressamente nell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ma detta previsione può anche mancare. In quest’ultimo caso viene fissato un termine generale di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera.
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Repliche per questo messaggio
- Commento inviato da: silvio in data 10/05/2009 20:52:38
Buona sera,
ciò che leggo è vero. Tuttavia ritengo che in questo blog sia meglio parlare in termini meno legali e più comprensibili a chi, come me, non è un cultore di Diritto e Legislazione Urbanistica. Ribadisco la giustezza delle sue osservazioni, ma mi rammarico che non si sia voluto cogliere l'aspetto fondamentale del senso di BUON GOVERNO e cioè la volontà dell'Amministratore, per tramite l'Ufficio Urbanistica, di indirizzare il buon uso dello strumento urbanistico al fine di dare completezza e decoro a quelle zone della città che ancora sono in essere ma che rischiano di diventare ingestibili proprio perchè si parte dalla coda per arrivare alla testa.
Mi spiego meglio: noi modicani ci lamentiamo da sempre che le strade della città nuova (a Suddha)sono state fatte per i carretti (come quelle della Modica storica; Iusu, Renti e Modicalta) nonostante la città sia nata in un'epoca in cui le automobili dilagavano.
Una buona pianificazione urbanistica sarebbe stata tale se invece di rilasciare concessioni edilizie PRIMA della costruzione di strade, rete fognaria, rete elettrica, pubblica illuminzione, rete idrica, rete telefonica, gasdotto, parcheggi, piazzole ecologiche, verde pubblico ecc., si fossero predisposti gli impianti anzielencati e poi rilasciate le Concessioni Edilizie. Anche se questo cozza con qualche comma di articolo di legge.
Ancora facciamo a tempo a operare secondo le regole del Buon Senso e del Buon Governo in quelle zone che devono essere edificate e potremmo restituire ai nostri figli una città migliore di quella che abbiamo ereditato.
Buona sera.
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