Giovanni Migliore - Cittadino Modicano


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ReplicaArgomento del Forum: Re: Re: Comunicato Stampa Da: silvio

> > Gent.mo Sig. Peppino Indelicato
mi scusi se mi intrometto nel dialogo, a mio vedere costruttivo, che state instaurando con il Dott. Migliore, ma mi urge fare delle rettifiche alle sue asserzioni. Innanzitutto sono daccordo con lei e con il Dirigente dell'Urbanistica nel finirla di fare le cose all'Italiana; sono daccordo che il proponente il piano (ente pubblico o ditta privata che sia) si deve accollare onori ed oneri della Convenzione, ma la Convenzione deve essere stipulata a tutela del bene pubblico.
Non voglio vestire i panni del professore quando le dico che una zona C si definisce tale nello strumento regolatore di piano quando non è urbanizzata.
Testualmente le Norme Tecniche e Procedurali di Attuazione del vigente P.R.G. recitano:"Zone C = parti del territorio destinate ai nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B" - per lettera B si intende Zona B di Piano. Poi continuano con le sottozone e ne cito una per tutte: "C1 = comprensori destinati ai nuovi insediamenti in aree non urbanizzate". anche le altre sub zone C riportano più o meno le stesse norme.
Va da se che se le zone C fossero urbanizzate non ci sarebbe bisogno della Convenzione e inoltre se così fosse sarebbe stato obbligo del Comune già nel 1977 (anno di adozione del vigente P.R.G.) realizzare le opere di urbanizzazione.
Invece le opere di urbanizzazione sono a carico del proponente il piano (come giustamente fa rilevale lei stesso) e questi ha l'obbligo di realizzarle entro 10 anni dalla adozione e approvazione della Convenzione.
E quì casca l'asino.
Il Dirigente dell'Urbanistica non dovrebbe rilasciare Concessioni Edilizie all'interno del P.R.P.C. (o Lottizzazione come la si intende comunemente) fino a quando il proponente il Piano non ha realizzato e CEDUTO al Comune le eree pubbliche urbanizzate e fino a quando il Comune non le collauda prendendole di fatto in carico.
E' solo da questo momento che si ha la certezza che i futuri residenti saranno serviti da tutti i servizi pubblici.
Quì finisco e non entro nel merito del suo discorso politico.
La ringrazio qualora mi volesse prestare attenzione.
Saluto il Consigliere Migliore.
Buona serata ai lettori del blog.

Questo messaggio è replicato da: Re: Comunicato Stampa da peppino indelicato

Repliche per questo messaggio

  • Commento inviato da: peppino indelicato in data 19/05/2009 04:54:04
    Concordo pienamente con lei sull'aspetto procedurale della vicenda anche se mi permetto di dare alla discussione un ulteriore approfondimento; è chiaro come il piano di lottizzazione sia il tramite mediante il quale l’iniziativa privata, integrandosi con la pianificazione urbanistica, dovrebbe affrontare in modo organico lo sviluppo urbanistico-edilizio di una zona non urbanizzata o la cui urbanizzazione si renda necessario potenziare ai fini dell’inserimento di nuovi rilevanti insediamenti ( è quest'ultimo quello di interesse per la discussione al Consiglio Comunale visto che si tratta di zone C limitrofe a zone B)
    La causa della lottizzazione, pertanto, si identifica nella programmazione dell’edilizia con risorse private.
    Ciò allo scopo di evitare:
    􀂃l’attuazione di singole iniziative edilizie in modo disorganico, senza che nel contempo vengano realizzati le opere pubbliche ed i servizi necessari ai nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
    􀂃la prestazione, a posteriori, degli stessi servizi ed attrezzature da parte della P.A., con aggravio di oneri finanziari. In riferimento alla sua corretta osservazione sui termini di applicabilità
    Nel silenzio della legge, deve ritenersi applicabile al piano di lottizzazione il termine di validità decennale stabilito dall’art.17 della l.765/67 con riferimento ai piani particolareggiati di esecuzione. Il termine decennale di decadenza si applica solo alle disposizioni a contenuto espropriativo e non anche alle prescrizioni urbanistiche del piano, che rimangono pienamente operanti e vincolanti senza limiti di tempo, fino all’eventuale approvazione di un nuovo piano attuativo.
    A norma dell’art.12 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., l’approvazione del piano di lottizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche o di pubblica utilità in esso previste. Il successivo art.13 dello stesso T.U. prevede che il termine entro il quale deve essere “eseguito” il decreto di esproprio può essere previsto espressamente nell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, ma detta previsione può anche mancare. In quest’ultimo caso viene fissato un termine generale di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia dell’atto di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera.



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