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> Regione Sicilia
Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2005

“Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico.



(G.U.R. SICILIA N. 10 del 11 marzo 2005)


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:



Titolo I
INTERVENTI PER LA ELIMINAZIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI


ARTICOLO 1
Finalità dell'intervento

1. La Regione, al fine di prevenire danni all'ambiente e di tutelare la salute pubblica, interviene per assicurare l'eliminazione, mediante incenerimento o coincenerimento, con o senza trasformazione preliminare in impianti riconosciuti a norma di legge, delle carcasse di animali morti in allevamento o abbandonati della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina, suina ed ittica.


ARTICOLO 2
Misura del contributo

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo fino ad un massimo del 100 per cento dei costi per la raccolta e trasporto e fino ad un massimo del 75 per cento dei costi di eliminazione delle carcasse di animali di cui all'articolo 1.


2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri erogati per le stesse finalità e nel rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1.


3. Per i comuni svantaggiati o di montagna totalmente delimitati secondo la direttiva n. 75+268+CEE e successive modifiche ed integrazioni, il contributo per la eliminazione è corrisposto fino ad un massimo del 100 per cento.


ARTICOLO 3
Destinatari dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi ai produttori zootecnici, singoli o associati, anche in forma societaria, così come individuati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, regolarmente iscritti all'anagrafe zootecnica, come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, nonché alle aziende che effettuano lo smaltimento di carcasse animali, con stabilimenti in Sicilia, finanziati o cofinanziati con fondi pubblici.


2. I contributi medesimi sono concessi anche ai comuni che devono ricorrere alla eliminazione delle carcasse di animali morti o abbandonati, non censiti all'anagrafe zootecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, per particolari emergenze igienico-sanitarie.


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