CODICE DELLA STRADA
Articolo 20 - Occupazione della sede stradale
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione
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Repliche per questo messaggio
- Commento inviato da: l'ho visto con i miei occhi in data 22/11/2010 10:26:30
> La prima foto che appare nel suo post è emblematica.
Una strada comunale pubblica totalmente CHIUSA da un sedicente ambulante senza posto assegnato,senza regole,sui passaggi pedonali,incurante,incosciente ed ignaro dell'azione illegale e pericolosa compiuta. E questo è solo uno scorcio dell'ampio mercato che assedia ed avvolge come una piovra il disgraziato quartiere.
Qui si parla di legge violata,di ordinanze non rispettate,di requisiti sulla pubblica sicurezza che mancano,e la lista potremmo allungarla ancora.
Sono d'accordo nel fare porre la parola fine a questo contiunuo calpestamento della legalità.
Il percorso politico e mediatico fin'ora intrapreso non ha ottenuto nessun risultato?
Che le autorità intervengano.
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