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Consigliere Migliore, legga questa sentenza e ne tragga le conclusioni.

Saluti.



Società partecipate: i Consiglieri comunali possono accedere agli atti
(Tar Piemonte, Sez. I, Sentenza n. 934+10)
di Alessio Tavanti
Il diritto di accesso agli atti da parte dei Consiglieri comunali è esteso a tutte le società di cui si avvalgono gli Enti locali per la gestione dei servizi pubblici, a prescindere dalla misura della partecipazione del Comune al capitale sociale e dalla qualità di società partecipata o di mero concessionario della gestione dei servizi.
E’ quanto ha affermato il Tar Piemonte, con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un Consigliere comunale avverso il diniego di accesso agli atti di una società partecipata dall’Amministrazione.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato istanza per accedere all’elenco fornitori della società mista, a partecipazione pubblica maggioritaria, affidataria di alcuni servizi pubblici, ritenendo tale diritto strumentale all’espletamento del mandato elettivo.
La società, per contro, aveva negato l’accesso, sostenendo che, nonostante la partecipazione maggioritaria del Comune, essa non sarebbe stata qualificabile come Ente o azienda dipendente dal medesimo, ex art. 43 del Tuel, non configurandosi nella fattispecie il modello gestorio dell’in house providing di cui all’art. 113 del Tuel, mancando il requisito del controllo analogo.
Da ciò è scaturito il ricorso del Consigliere comunale, il quale ha lamentato la violazione dell’art. 43 del Tuel e del Regolamento del Consiglio Comunale.
In particolare, ha sostenuto che il diniego all’accesso, giustificato con la presunta non riconducibilità della società tra le aziende dipendenti dal Comune, comporterebbe, innanzitutto, una restrizione del diritto di accesso dei Consiglieri, maggiore di quello riconosciuto alla generalità dei cittadini che, ex art. 22 Legge n. 241+90, trova estensione anche ai soggetti di diritto privato gestori di servizi pubblici.
Inoltre, la specifica composizione societaria sopra citata non varrebbe ad impedire il richiesto diritto di accesso.
Infine, ha affermato il ricorrente, non vi è alcuna norma che delimiti la nozione di Ente dipendente dal Comune alle sole società in house.
Il Tar adito ha, preliminarmente, posto l’attenzione sul contenuto del diritto di accesso del Consigliere comunale e, partendo dall’interpretazione dell’art. 43 del Tuel, ne ha effettuato una ricostruzione richiamandosi alla numerosa giurisprudenza intervenuta sul punto.
Il Collegio, in particolare, ha affermato che tale diritto deve essere letto in un’accezione ampia sia da un punto di vista soggettivo, dovendosi ricomprendere “qualsiasi informazione ritenuta dal richiedente utile all’espletamento del mandato elettivo, con esclusione delle sole richieste strumentali ed indeterminate e senza alcun onere di motivazione scritta” (Tar Piemonte, Sez. II, Sent. n. 2128+09), sia da un punto di vista oggettivo dovendo interpretare il termine “utili” come estensione del diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all’espletamento del mandato (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5264+07).
All’Amministrazione non è di fatto lasciato alcuno spazio di sindacato in merito all’interesse del consigliere alla visione degli atti e all’ottenimento delle informazioni, in quanto “sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio comunale (al cui svolgimento è funzionale)”(Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 4471+05).
Per quanto riguarda la possibile estensione di tale diritto anche agli atti delle aziende o Enti partecipati dal Comune, a prescindere dal loro inquadramento nella figura dell’in house providing, il Giudice amministrativo ha ribadito l’inesistenza di una norma, secondo cui il diritto d’accesso può estendersi solo alle aziende comunali riconducibili all’anzidetta forma gestionale.
Nessuna norma di legge o principio costituzionale, infatti, autorizza l’interprete ad operare una simile discriminazione, la quale si rivelerebbe lesiva degli stessi canoni ermeneutici di origine costituzionale, di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Né, tantomeno, tale restrizione può essere ravvisata nelle intenzioni del Legislatore del Tuel, il quale nell’utilizzo dell’espressione “aziende o Enti dipendenti” del Comune, non poteva assolutamente riferirsi agli organismi in house, non essendo in quel momento ancora riconosciuti dalla giurisprudenza, né in via normativa, quale figura organizzatoria tipica.
La stessa sentenza Teckal del 1999 non era peraltro idonea in quel momento a delineare la figura dell’in house providing, come successivamente elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e poi disciplinata nell’art. 113 del Dlgs. n. 267+00.
Inoltre, i giudici hanno evidenziato che tali aziende o Enti gestiscono pubblici servizi locali per il Comune e per questo che il legislatore li ha individuati come soggetti passivi del diritto di accesso dei rappresentanti della popolazione locale.
Tutto ciò, secondo il Giudice amministrativo, fa propendere per una lettura interpretativa estensiva delle intenzioni del Legislatore, tale da considerare le società in house come solo uno dei possibili soggetti destinatari delle richieste di accesso dei consiglieri, rappresentando insieme alle altre figure di società partecipate dall’Ente locale, uno dei diversi soggetti giuridici idonei a gestire i servizi pubblici locali.
In sostanza, a parere del Tribunale, il discrimine ai fini dell’assoggettamento al diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 Tuel, è contrassegnato dall’essere, l’azienda o l’Ente affidatario della gestione di un pubblico servizio locale per conto del Comune, non rilevando il modello di gestione.
Tale assunto trova conferma nella recentissima giurisprudenza, la quale ha ritenuto soggette al diritto d’accesso dei Consiglieri comunali tutte le società di cui si avvalgono gli Enti locali per la gestione di servizi, a prescindere dalla misura della partecipazione del Comune al capitale sociale e dalla qualità di società partecipata o di mero concessionario della gestione dei servizi.
Il Giudice amministrativo, nel caso di specie, pronunciandosi su una richiesta di accesso formulata nei riguardi di una società consortile comunale, cui partecipava l’Ente con una quota non maggioritaria, ha precisato che la natura di società di capitale non preclude l’esercizio del diritto in oggetto, dato che la proprietà della medesima è in parte imputabile al Comune, elemento che vale a giustificare e legittimare la richiesta documentazione.
Pertanto, è possibile affermare che “le società partecipate pubbliche, siano esse strumentali agli enti partecipanti o concessionarie o affidatarie di servizi pubblici locali, restano assoggettate alle regole di buona amministrazione imparziale, secondo il principio di legalità, di cui all’art. 97 Cost. e al capo I della legge n. 241 del 1990. Finché questi strumenti societari impiegano soldi pubblici per lo svolgimento di funzioni pubbliche o per l’erogazione di servizi pubblici, non è consentito che il rivestimento formale privatistico possa consentire ad essi di sottrarsi alle regole di trasparenza e di controllabilità che indefettibilmente caratterizzano la funzione e il servizio pubblici”.( Tar Campania – Napoli, Sez. V, Sent. n. 448+10).
In conclusione, il Collegio ha accolto il ricorso del Consigliere comunale, ritenendo riduttiva la linea interpretativa sostenuta dall’Amministrazione, secondo cui l’accesso agli atti delle società partecipate resta subordinato alla norme civilistiche in forza delle quali tale diritto vada negato ai soggetti estranei agli organi della società e non può esercitarsi al di fuori dell’assemblea (artt. 2381 e 2403 c.c.).
Tale interpretazione, infatti non tiene in considerazione l’inevitabile segno distintivo caratterizzante le società di gestione dei pubblici servizi, rappresentato dal vincolo della funzionalizzazione dell’attività della società agli scopi di pubblico interesse sottesi alla gestione di servizi di pubblica utilità.
Pertanto, il Consigliere comunale ha diritto di conoscere anche le notizie e le informazioni relative alle società o organismi che gestiscono servizi pubblici a favore del comune.

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