Gent.mo Dr. Migliore, in allegato Le invio un doumento, che sicuramente le sarà utile, quando lei deciderà di rispondere al quel famoso avvocato che è sceso in campo per difendere la "professionalita" del Direttore Tecnico della Modica Multiservizi.
Un caro saluto.
Diritto di accesso: è riconosciuto anche a soggetti privati che svolgono compiti di interesse pubblico (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent. n. 1470+10)
Le regole dettate in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano a tutti i soggetti privati, chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico. Questo è il principio ribadito dal Consiglio di Stato, nella Sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una Società avverso la Sentenza del Tar che aveva accolto la richiesta di accesso agli atti presentata da un partecipante a una procedura selettiva per l’assunzione di cantonieri. La Società aveva indetto una procedura selettiva per il reclutamento di cantonieri, successivamente era nato un contenzioso con un partecipante, con conseguente condanna di quest’ultimo, da parte della Corte d’appello, al risarcimento del danno. A seguito di tale condanna, il partecipante alla selezione aveva chiesto alla Società di poter accedere ad alcuni documenti riguardanti i contratti di lavoro e la documentazione contabile retributiva di tutti i dipendenti assunti a seguito delle procedure selettive. La Società aveva risposto negativamente a tale richiesta, non consentendo al richiedente di consultare e prendere visione della documentazione richiesta. Avverso tale diniego, il richiedente aveva presentato ricorso al Tar, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 22-25 della Legge n. 241+90 e l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione. Il Tar aveva accolto la richiesta avanzata dal ricorrente, ritenendo legittima la richiesta di accesso ai documenti. La Società ha proposto appello avverso tale sentenza, lamentando l’inammissibilità del ricorso originario. Secondo il Consiglio di Stato l’interesse ad agire e la posizione qualificata sono direttamente e concretamente collegati all’esercizio del diritto di impugnare. Nel caso di specie, nonostante la richiesta di accesso contenga alcune imprecisioni (in particolare con riferimento ad acquisizioni generiche di notizie), secondo i giudici amministrativi si evince che l’intento del richiedente era quello di visionare copia dei contratti di lavoro e le partite contabili riguardanti i trattamenti retributivi dei lavoratori con determinate qualifiche funzionali, contesti temporali e bandi di selezione. Il Consiglio ha richiamato espressamente quanto affermato dall’Adunanza Plenaria n. 5 del 5 settembre 2005 e nn. 4 e 5 del 22 aprile 1999, secondo cui: • le regole dettate in materia di trasparenza della P.A. e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano a tutti i soggetti privati (concessionari di pubblici servizi o società ad azionariato pubblico), chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico; • la disciplina dettata dagli artt. 22 e 23 della Legge n. 241+90 consente l’esercizio dell’actio ad exhibendum nei confronti di chi svolga un pubblico servizio, in base ad una norma di legge o ad un atto amministrativo, applicando le regole di diritto privato; • possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente degli Enti pubblici e degli altri soggetti, previsti dall’art. 23 della Legge n. 241+90, in quanto, nonostante la loro natura privatistica le esigenze di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione, ex art. 97 Cost. riguardano allo stesso modo l’attività volta all’emanazione dei provvedimenti e quella con cui sorgono o sono gestiti i rapporti giuridici disciplinati dal diritto comune. In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla Società, confermando la Sentenza del Tar e riconoscendo al partecipante alla selezione il diritto di accesso ai documenti relativi ai contratti applicati e alle partite contabili concernenti i trattamenti retributivi dei lavoratori assunti.
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