Giovanni Migliore - Cittadino Modicano


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ReplicaArgomento del Forum: LO STIPENDIO DEI NOSTRI PARLAMENTARI Da: Email firmata

L'indennità parlamentare è regolata da una legge del 1965 ed è agganciata, allo stipendio di un magistrato presidente di sezione di Cassazione con 35 anni di anzianità. Cioè chi è appena stato eletto prende lo stesso stipendio di un magistrato a fine carriera.

Lo stipendio dei deputati in Pratica viene calcolato in base allo scaglione più alto dello stipendio più alto dei magistrati, cioè del magistrato di Cassazione che quindi è il magistrato con tantissimi anni di carriera,



Stipendi Parlamentari Italiani



Deputati
Una media approssimativa di € 15.000,00 Mensili escluso tutte le varie aggiuntive e tutti i vari enormi Benefici e Privilegi

Senatori
Una media approssimativa di € 17.000,00 Mensili escluso tutte le varie aggiuntive e tutti i vari enormi Benefici e Privilegi

Consiglieri Regionali
Un Mensile parificato a quello dei Deputati, ma anche Variabile da Regione e Regione,



Quanto sopra, Calcolato approssimativamente su quanto riportato da

La Camera dei Deputati Senatori - Trattamento economico





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LO STIPENDIO DEI NOSTRI PARLAMENTARI


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Legge_31_ottobre_1965,_n._1261__



Quanto ci costano i nostri politici?

Molto, troppo, a giudicare dal contenuto di un e-mail che circola da tempo nella rete. Forse vecchia, forse nuova. Che le cifre siano tutte vere, o qualcuna meno, poco importa. Ciò che conta è che, comunque, il messaggio non è altro che fotografia di una realtà: quella della disparità dei trattamenti. Una volta, un pensionato "sociale", che aveva letto un articolo in cui si parlava dei milioni che i personaggi pubblici, politici compresi, spendono per la cura del proprio corpo, disse che era "una vergogna", che i giornali disquisissero su questioni simili, quando c'è gente che muore di fame. "Come si fa - scrisse - a preoccuparsi se tale presentatrice spende un milione al giorno al centro di bellezza, e tale ministro solo ottocento mila lire, quando io, e tanti come me, non le prendono neanche in un mese, ottocento mila lire?". Già, come si fa. Ce lo chiediamo anche noi e di seguito riportiamo ( Per Pura Informazione ) gli Stipendi dei Ns. Parlamentari, da Loro Stessi Stabiliti Legiferando appunto in Materia; è una forma di Democrazia molto strana.


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Per i parlamentari italiani aumenti boom: 10% l'anno. E sono anche meno i preparati
FABIO POZZO dalla Pagina La casta dello stipendio record - politici italiani

La Casta peggiora, ma ha le tasche sempre più piene. In sessant’anni, i nostri parlamentari sono diventati sempre meno preparati, istruiti e impegnati, ma non per questo più poveri. Il loro calo di qualità è stato inversamente proporzionale al loro reddito, che è invece cresciuto di oltre il 10% l’anno. Contro l’1,5%, ad esempio, dei loro colleghi Usa, rispetto ai quali guadagnano abbondantemente di più.

Gli italiani sono gli onorevoli più pagati dell’Occidente: una busta di oltre 144 mila euro (più spese), contro gli 84.108 di un loro collega tedesco, gli 81.600 di un inglese, i 62.779 di un francese, i 35.051 di uno spagnolo e i 7.369 di un polacco, fanalino di coda delle indennità parlamentari in Europa.

Onorevoli portafogli

Entrare in Parlamento è un affare, secondo uno studio presentato a Gaeta al 10° convegno europeo della Fondazione Rodolfo DeBenedetti, titolato «Il mercato del lavoro dei politici», che ha analizzato le carriere degli uomini politici italiani a partire dal secondo Dopoguerra.

Il neoeletto vede il suo reddito lievitare del 77% già nel primo anno di attività (rispetto all’anno precedente). E da questo momento in poi, può dormire tranquillo. Il suo reddito lordo dal 1948 al 2006 ha avuto un tasso di crescita medio annuo del 10% (l’indennità è agganciata alla retribuzione dei magistrati, che è saltata verso l’alto); dal 1985 al 2004 il suo reddito reale annuale è aumentato di 5-8 volte rispetto a quello di un operaio, di 3,8-6 rispetto a un impiegato, di 3-4 volte più d’un dirigente. Dalla fine degli Anni Novanta, inoltre, il 25% dei deputati guadagna un reddito extraparlamentare superiore a quello della maggioranza dei dirigenti.

Un onorevole italiano mette in tasca un’indennità che, nel 2006, era superiore di 35 mila euro rispetto a quella dei suoi colleghi Usa. Eppure, nel 1948, i membri del Congresso degli Stati Uniti guadagnavano molto di più rispetto ai nostri. Il gap è stato colmato nel 1994: da allora, ci fanno un baffo. La spiegazione? Oltre al lievitare dell’indennità, anche la possibilità di cumulare a quest’ultima altri redditi (ma solo per i privati), che agli onorevoli statunitensi è negata. «E’ giusto che il cumulo venga eliminato», ha detto l’ex ministro dell’Interno, Giuliano Amato, per il quale è «inaccettabile» fare il parlamentare come scelta strumentale per rendere più redditizio il lavoro esterno.

Politici di professione

Altra garanzia di guadagno, è la durata della carriera politica. Quasi due deputati su tre restano in Parlamento per più d’una legislatura, uno su dieci per più di 20 anni. La durata media è di 10,6. Con eccezioni: domani Francesco Cossiga compie 50 anni di vita parlamentare. Uscire dall’emiciclo, però, non significa abbandonare la politica: vi resta uno su due. Solo il 6% va in pensione, mentre il 3% finisce in carcere.

Più vecchi e meno istruiti

I deputati della Prima Repubblica (1948/94) entravano in Parlamento con un’età media di 44,7 anni: nella Seconda di 48,1. Nella I Legislatura (1948/53) il 91,4% era laureato, nella XV (2006/08) solo il 64,6%. Negli Usa, la percentuale è invece aumentata, dall’88% al 94%.

Qualità a picco

Lo studio ha considerato il livello d’istruzione, il grado di assenteismo e l’abilità intrinseca di generare reddito nel mercato del lavoro. La combinazione di questi indicatori «mostra che il livello di qualità media dei politici era maggiore nella Prima Repubblica». I deputati, allora, erano più istruiti e più abili, mentre il grado d’impegno in aula è comparabile.

Ciò è dovuto, secondo la ricerca, all’aumento del potere di selezione delle segreterie dei partiti, rispetto agli elettori. Segreterie che hanno portato in Parlamento, grazie al richiamo degli «stipendi» elevati, deputati sempre meno preparati. Per ridurre questo effetto di «selezione avversa», dice lo studio, si potrebbe adottare un sistema elettorale maggioritario puro, nonché eliminare il cumulo dei redditi e indicizzare l’indennità al tasso di crescita dell’economia. Ne guadagnerebbe anche l’impegno parlamentare, visto che ogni 10 mila euro di extra-reddito riduce dell’1% la partecipazione in aula."






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Legge 31 ottobre 1965, n. 1261
Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 novembre 1965, n. 290

Articolo 1

L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

Articolo 2

Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

Articolo 3

Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni. L'indennità di cui all'art. 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego, secondo quanto disposto dal successivo art. 4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa. Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni a Commissioni di studio e a Commissioni d'inchiesta.

>Articolo 4 (1)

I commi primo e secondo dell'art. 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituiti dai seguenti: "I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente.

Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità.

Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed e computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio".

Articolo 5

L'indennità mensile prevista dall'art. 1 della presente legge, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, è soggetta ad una imposta unica, sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali, con aliquota globale pari al 16 per cento alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta.

L'indennità mensile è altresì assoggettata, nei limiti e con le detrazioni di cui al comma precedente, ad una imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia per la quota di reddito imponibile corrispondente al suo ammontare netto, alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta, con aliquota forfettaria pari all'8 per cento; l'importo corrispondente è devoluto ai Comuni presso i quali ciascun membro del Parlamento ha la residenza. L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall'art. 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto. L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate.

Articolo 6

Il trattamento tributario previsto dall'art. 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.

Articolo 7

La legge 9 agosto 1948, n. 1102, è abrogata.

Articolo 8

Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge a decorrere dal 1luglio 1965 sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento per l'anno 1965.

All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si farà fronte con riduzione del capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


Note

(1) Successivamente, l'articolo unico, L. 21 novembre 1967, n. 1148 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto:
Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».




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TRATTAMENTO ECONOMICO DEPUTATI


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Fonte: La Camera dei Deputati



La prima voce è l’indennità, quella che nel linguaggio comune è definita "stipendio", seguono la diaria e i rimborsi: per le "spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori", per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all’estero, per le spese telefoniche.

Completano la scheda le voci sull'assegno di fine mandato, le prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.


Indennità parlamentare



L'indennità, prevista dalla Costituzione all'art. 69, è determinata in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965. È fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.

L’indennità è corrisposta per 12 mensilità. L'importo mensile è pari a 5.941,91 euro, al netto delle ritenute previdenziali (€ 833,10) e assistenziali (€ 559,54) della quota contributiva per l’assegno vitalizio (€ 1.069,35) e della ritenuta fiscale (€ 4.030,42).


Diaria



Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n. 1261 del 1965.

La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni, che avvengono con il procedimento elettronico.

È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.


Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori



A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al deputato è attribuita una somma mensile di 4.190 euro, che viene erogata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza.

Ai deputati non è riconosciuto alcun rimborso per le spese postali a decorrere dal 1990.


Spese di trasporto e spese di viaggio



I deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.

Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, è previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto più vicino al luogo di residenza, ed a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.

I deputati, qualora si rechino all’estero per ragioni di studio o connesse all’attività parlamentare, possono richiedere un rimborso per le spese sostenute entro un limite massimo annuo di 3.100,00 euro.


Spese telefoniche



I deputati dispongono di una somma annua di 3.098,74 euro per le spese telefoniche. La Camera non fornisce ai deputati telefoni cellulari.


Assistenza sanitaria



Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 4,5 per cento della propria indennità lorda, pari a 559,54 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.


Assegno di fine mandato



Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 6,7 per cento della propria indennità lorda, pari a 833,10 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l'assegno di fine mandato, che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).


Assegno vitalizio



Anche in questo caso, il deputato versa mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari a 1.069,35 euro - della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997.

In base alle norme contenute in tale Regolamento, il deputato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato parlamentare svolti.

Lo stesso Regolamento prevede la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale.

L'importo dell'assegno varia da un minimo del 25 per cento a un massimo dell'80 per cento dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.




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Sommando approssimativamente le varie cifre, otteniamo un Compenso Totale di circa

€ 15.000,00 Mensili ( Perchè così Tanti ??????????????????????????????? )

apparte l'Assegno di Fine Mandata, l'Assegno Vitalizio e Tanti altri Vantaggi e Privilegi







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Trattamento Economico Deputati ( Ultimi Aggiornamenti )
La prima voce è l'indennità, quella che nel linguaggio comune è definita "stipendio", seguono la diaria e i rimborsi: per le "spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori", per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all'estero, per le spese telefoniche.

Completano la scheda le voci sull'assegno di fine mandato, le prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.

Indennità parlamentare
L'indennità, prevista dalla Costituzione all'art. 69, è determinata in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965. È fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate. Tale misura è stata rideterminata in riduzione dall'art. 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

L'indennità è corrisposta per 12 mensilità. L'importo mensile - che, a seguito della delibera dell'Ufficio di Presidenza del 17 gennaio 2006, è stato ridotto del 10% - è pari a 5.486,58 euro, al netto delle ritenute previdenziali (€ 784,14) e assistenziali (€ 526,66) della quota contributiva per l'assegno vitalizio (€ 1.006,51) e della ritenuta fiscale (€ 3.899,75).

Diaria
Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n.1261 del 1965.

La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni, che avvengono con il procedimento elettronico.

È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori
A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al deputato è attribuita una somma mensile di 4.190 euro, che viene erogata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza.

Ai deputati non è riconosciuto alcun rimborso per le spese postali a decorrere dal 1990.

Spese di trasporto e spese di viaggio
I deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.

Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, è previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto più vicino al luogo di residenza, ed a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.

I deputati, qualora si rechino all'estero per ragioni di studio o connesse all'attività parlamentare, possono richiedere un rimborso per le spese sostenute entro un limite massimo annuo di 3.100,00 euro.



Soppressione dei rimborsi per i viaggi di studio all'estero
Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 luglio 2007 il rimborso delle spese sostenute dai deputati per viaggi all'estero per ragioni di studio o connesse all'attività parlamentare è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2008.


Spese telefoniche
I deputati dispongono di una somma annua di 3.098,74 euro per le spese telefoniche. La Camera non fornisce ai deputati telefoni cellulari.

Assistenza sanitaria
Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 4,5 per cento della propria indennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.

Assegno di fine mandato
Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 6,7 per cento della propria indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l'assegno di fine mandato, che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Assegno vitalizio
Il deputato versa mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari a 1.006,51 euro - della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997.

In base alle norme contenute in tale Regolamento, il deputato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato parlamentare svolti.

L'importo dell'assegno varia da un minimo del 25 per cento a un massimo dell'80 per cento dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.

Il Regolamento prevede infine la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale.



Modifiche alla disciplina dell'assegno vitalizio
(Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 luglio 2007)

1) Per i deputati eletti per la prima volta a decorrere dalla XVI legislatura l'importo dell'assegno vitalizio varierà da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 60 per cento.

2) A decorrere dalla XVI legislatura è stata soppressa la facoltà per il deputato di riscattare, mediante contribuzione volontaria, gli anni di mandato non esercitati in caso di legislature incomplete. A seguito di tale soppressione i periodi di versamento dei contributi coincidono necessariamente con gli anni effettivi di mandato.

3) La sospensione del pagamento dell'assegno vitalizio è stata estesa al caso in cui il titolare del vitalizio assuma successivamente al 1° gennaio 2008 cariche pubbliche che prevedano una indennità il cui importo sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennità parlamentare; alla sospensione non si procede qualora l'interessato opti per l'assegno vitalizio in luogo dell'indennità.




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Trattamento economico dei Senatori

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Fonte senato.it - Senatori - Trattamento economico



Dati aggiornati a gennaio 2005

La prima voce delle competenze spettanti al parlamentare è l'indennità, quella che nel linguaggio comune è definita "stipendio". Seguono la diaria e i rimborsi: per le spese inerenti i supporti per lo svolgimento del mandato parlamentare, per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all'estero, per le spese telefoniche.

Completano la scheda le voci sull'assegno di solidarietà (di fine mandato), sulle prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.

Indennità parlamentare
L'indennità, prevista dalla Costituzione all'art. 69, è determinata, in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965, in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate. Con delibera del 1993 il Consiglio di presidenza del Senato ha stabilito che tale misura fosse ridotta al 96% del predetto trattamento dei magistrati.

L'indennità è corrisposta per 12 mensilità. L'importo mensile è pari a 5.941,91 euro, al netto delle ritenute previdenziali (€ 833,10) e assistenziali (€ 559,54) della quota contributiva per l'assegno vitalizio (€ 1.069,35) e della ritenuta fiscale (€ 4.030,42).

Diaria
Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n. 1261 del 1965.

La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 258,23 euro per ogni giorno di assenza del Senatore dalle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni qualificate e verifiche del numero legale.

È considerato presente il Senatore che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

Rimborso per spese inerenti i supporti per lo svolgimento del mandato parlamentare
A titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per retribuire i propri collaboratori e per quelle necessarie a svolgere, anche nel collegio elettorale, il mandato parlamentare, al Senatore è attribuita una somma mensile di 4.678,36 euro, in parte (35% pari a 1.637,43 euro) erogata direttamente al Senatore medesimo ed in parte (65% pari a 3.040,93 euro) erogata al Gruppo parlamentare di appartenenza. Ai Senatori non è riconosciuto alcun rimborso per le spese postali.

Spese di trasporto e spese di viaggio
I Senatori usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.

Per i trasferimenti dal luogo di residenza a Roma, è previsto un rimborso spese annuo pari a 13.293,60 euro, per il Senatore che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto o la stazione ferroviaria più vicina al luogo di residenza, ed a 15.979,18 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km. Per i Senatori residenti a Roma ed eletti in collegi del Comune di Roma, il rimborso è corrisposto nella misura di 6.646,80 euro.

Ad ogni Senatore è corrisposta, a titolo di rimborso, una somma forfettaria annua di 3.100 euro, a fronte delle spese sostenute per viaggi internazionali di aggiornamento.

Spese telefoniche
I Senatori dispongono di una somma annua di 4.150 euro per le spese telefoniche.

Assistenza sanitaria integrativa
E' previsto il rimborso delle spese sanitarie ai Senatori (anche cessati dal mandato ovvero ai titolari di trattamento di reversibilità, nonché ai rispettivi familiari) iscritti al servizio di Assistenza Sanitaria Integrativa nei limiti dell'apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Presidenza. Gli iscritti versano un contributo commisurato alle competenze mensili lorde (4,5% per i Senatori in carica; 4,7% gli altri) e quote aggiuntive per i familiari.

Assegno di solidarietà (a fine mandato)
Il Senatore versa mensilmente, ad un apposito Fondo, una quota pari al 6,7 per cento della propria indennità lorda, pari ora a 833,10 euro. Al termine del mandato parlamentare, il Senatore riceve l'assegno di solidarietà (anche denominato "di fine mandato"), che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Assegno vitalizio
Anche in questo caso, il Senatore versa mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari ora a 1.069,35 euro, più il 2,15 per cento, come quota aggiuntiva per la reversibilità, pari a 267,34 euro - della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

In base alle norme contenute in tale Regolamento, il Senatore riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età è ridotto al 60° anno ove siano state svolte più legislature.

Lo stesso Regolamento prevede la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il Senatore sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale.

L'importo dell'assegno vitalizio varia da un minimo del 25 per cento ad un massimo dell'80 per cento dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.





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Sommando approssimativamente le varie cifre, otteniamo un Compenso Totale di circa

€ 17.000,00 Mensili Naturalmente

apparte l'Assegno di Solidarietà, l'Assegno Vitalizio e Tanti altri Vantaggi e Privilegi





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Trattamento economico dei Senatori ( Aggiornato )
La principale voce delle competenze spettanti al parlamentare è l'indennità, quella che nel linguaggio comune è definita "stipendio". Seguono la diaria e i rimborsi: per le spese inerenti lo svolgimento del mandato parlamentare, per le spese accessorie di viaggio e per le spese telefoniche.
Completano la scheda le voci sull'assegno di solidarietà (cioè il trattamento di fine mandato), sulle prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.

Indennità parlamentare
L'indennità, prevista dalla Costituzione all'art. 69, è determinata, in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965, in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate. Con delibera del 1993 il Consiglio di presidenza del Senato ha stabilito che tale misura fosse ridotta al 96% del predetto trattamento (analoga decisione è stata adottata alla Camera dei deputati).
Per effetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2006, l'importo lordo dell'indennità ha subito inoltre una riduzione pari al 10 per cento.
L'indennità è corrisposta per 12 mensilità. L'importo mensile spettante dal 2007 e destinato a rimanere invariato fino al 2012, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2008, è pari a 5.613,59 euro al netto della ritenuta fiscale (€ 4.015,18), nonché delle quote contributive per l'assegno vitalizio, per l'assegno di solidarietà e per l'assistenza sanitaria. Nel caso in cui il Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell'assegno vitalizio, l'importo netto dell'indennità scende a 5.355,46 euro.

Diaria
Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n. 1261 del 1965.
La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 258,23 euro per ogni giorno in cui si svolga almeno una seduta dell'Assemblea con votazioni qualificate e verifiche del numero legale, se il Senatore non partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

Rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato parlamentare
A titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le attività e i compiti connessi con lo svolgimento del mandato parlamentare, è previsto un contributo mensile di 4.678,36 euro, in parte (35% pari a 1.637,43 euro) erogato direttamente al Senatore ed in parte (65% pari a 3.040,93 euro) erogato al Gruppo parlamentare di appartenenza.

Spese di trasporto e spese di viaggio
I Senatori usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.
Per i trasferimenti dal luogo di residenza a Roma, è previsto un rimborso spese forfettario, il cui ammontare annuo è pari a 15.379,37 euro, per il Senatore che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto o la stazione ferroviaria più vicina al luogo di residenza, ed a 18.486,31 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km. Per i Senatori residenti a Roma ed eletti in collegi del Lazio, il rimborso è corrisposto nella misura di 7.689,68 euro.

Spese telefoniche
I Senatori dispongono di una somma annua di 4.150 euro per le spese telefoniche, inclusi i servizi di connettività.

Assistenza sanitaria integrativa
E' previsto il rimborso delle spese sanitarie ai Senatori (anche cessati dal mandato ovvero ai titolari di trattamento di reversibilità, nonché ai rispettivi familiari) iscritti al servizio di Assistenza Sanitaria Integrativa, nei limiti fissati dal Regolamento e dal Tariffario che disciplinano tale Assistenza. Gli iscritti versano un contributo commisurato alle competenze mensili lorde (i Senatori in carica il 4,5% pari a euro 540,27; i titolari di assegni vitalizi il 4,7% dell'importo lordo) e quote aggiuntive per i familiari.

Assegno di solidarietà (a fine mandato)
Il Senatore versa mensilmente al Fondo di solidarietà il 6,7 per cento della propria indennità lorda, pari ora a 804,40 euro. Al termine del mandato parlamentare, il Senatore riceve l'assegno di solidarietà (anche denominato "di fine mandato"), che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Assegno vitalizio
Anche in questo caso, il Senatore versa mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari ora a 1.032,51 euro, piu il 2,15 per cento, come quota aggiuntiva per la reversibilità, pari a 258,13 euro - della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.
In base alle norme contenute in tale Regolamento, recentemente modificato, il Senatore cessato dal mandato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età, purché abbia svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni. Il limite di età è ridotto di 1 anno per ogni anno di mandato oltre il quinto, fino al limite inderogabile di 60 anni.
Lo stesso Regolamento prevede la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il Senatore sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale. Tale sospensione è stata estesa - a partire dal 1° gennaio 2008 - a tutti gli incarichi incompatibili con lo status di parlamentare, agli incarichi di Governo e a tutte le cariche di nomina governativa, parlamentare o di competenza degli enti territoriali, purché comportino un'indennità pari almeno al 40 per cento dell'indennità parlamentare.
E' stata altresì approvata una nuova disposizione sulla misura degli assegni vitalizi, che si applicherà ai Senatori eletti per la prima volta a partire dalla prossima legislatura. Per effetto di tale disposizione regolamentare, l'importo dell'assegno vitalizio varia da un minimo del 20 per cento a un massimo del 60 per cento dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.



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