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ReplicaArgomento del Forum: Le "inosservanze" bilaterali delle leggi (3 articoli a caso) Da: Studente in "inerzia delle amministrazioni" .

L.R. 1 marzo 1995, n. 18 .
Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 marzo 1995, n. 12.


Art. 20
Sanzioni.
1. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire
5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su area
pubblica senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione o non
rispetti le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.
2. È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire
2.000.000 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.
3. Chiunque eserciti il commercio su area pubblica con l'esposizione e+o vendita di prodotti non
compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca di tutti i prodotti non compresi nell'autorizzazione.
4. Chiunque occupi una superficie maggiore di quella concessa è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000.
5. Per le sanzioni di cui al presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è l'UPICA. L'UPICA comunica i casi di
particolare gravità o di recidiva ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione
dell'autorizzazione fino ad un massimo di sessanta giorni.
6. Chi esercita il commercio su area pubblica senza essere iscritto al registro di cui alla legge 11
giugno 1971, n. 426, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 15.000.000.
6 bis. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge, nel caso di ripetute
infrazioni dello stesso genere, si applica la sanzione amministrativa nel suo importo massimo.

Art. 22
Applicazione di norme statali.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa statale.
2. È fatto carico ai comuni di dotare i mercati storici dei servizi necessari per l'adeguamento alla
vigente normativa nazionale.
Art. 23
l. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Repliche per questo messaggio

  • Commento inviato da: libero in data 18/06/2010 20:32:18
    > Caro amico, hai fatto bene a insereire in questo blog la legge regionale,ma come tu sicuramente sai, a Modica non viene mai applicata per il semplice fatto che i nostri amministratori e vigili,non sanno leggere ma conoscono solo un numero che è impresso nella loro mente, è 27 di ogni mese.


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