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ReplicaArgomento del Forum: Re: Re: Piazzetta Pisacane Da: AZZECCA-GARBUGLI

> Le misure citate sono quelle ottimali, ma la legge non vieta stalli più piccoli.
Pertanto l'interpretazione della legge è alquanto bizzarra.
L'art. 10:
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
Il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 Giugno 1989 n.236 8.2.3.:
Parcheggi.
Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.
Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura.
Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.
Come possiamo notare, nel primo si parla di stalli disposti parallelamente al senso di marcia (quindi di strade) e parla di lunghezza, e nel secondo si parla di posti auto ( in aree di parcheggio) di larghezza non inferiore a m 3,20.

Chi ha fatto riferimento a tali leggi, ha fatto un refuso?

Questo messaggio è replicato da: Re: Piazzetta Pisacane da Un altro stallo fuorilegge

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