> LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 01-03-1995 REGIONE SICILIA Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 12 del 4 marzo 1995
Condizioni per l' esercizio del commercio su aree pubbliche
1. L' esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal sindaco. 2. Il sindaco, nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determina l' orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio. L' orario del commercio in forma itinerante può essere diverso da quello determinato per il commercio a posto fisso o dei pubblici esercizi ove autorizzati anche per l' attività delle somministrazioni. 3. L' esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazione e divieti per motivi di VIABILITA' o di carattere IGIENICO- - SANITARIO o per altri motivi di pubblico interesse. 4. L' ampiezza complessiva delle aree destinate allo esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri di assegnazione dei posteggi e la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, sono stabiliti dal sindaco sentita la commissione di cui all' articolo 7, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente almeno ogni quadriennio. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso. 5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono pubblicati, ai fini della loro pubblicità , nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 6. E' mantenuto il numero dei posteggi esistenti nei mercati istituiti. 7. L' assegnazione dei posteggi in seno al mercato settimanale non occupati entro le ore otto dai titolari avviene a sorteggio, da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del segretario comunale o di suo delegato. 8. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere - mercato o sagre sono prioritariamente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c). 9. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata. 10. La concessione del posteggio può essere ceduta solo unitamente all' azienda commerciale. 11. Il sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio. 12. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra. Il concessionario ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività . 13. L' istituzione, il funzionamento, la soppressione e lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di mercati o fiere locali sono decisi dal consiglio comunale, sentita la commissione di cui all' articolo 7.
Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato solo per motivi di pubblico interesse; di ciò l' amministratore dà pubblicità mediante avvisi affissi all' interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima dello spostamento. In ogni caso restano in vigore le concessioni di posteggio in atto. La giornata di mercato può essere anticipata solo se ricadente in giornata festiva. 14. Con decreto dell' Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale su cui, sentite le organizzazioni regionali di categoria, possono essere stabilite limitazioni al pubblico di alimenti e bevande e di souvenir può essere svolta solo attraverso installazioni mobili. 15. L' esercizio del commercio su area pubblica negli altri luoghi aperti al pubblico è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposte. 16. Nei casi di mercati o fiere che si svolgono su strade o comunque in aree non attrezzate la tassa di posteggio è determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale ed è corrisposta a fronte dei servizi giornalieri resi dal comune, ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi. 17. Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono a regolarizzare, mediante atto formale di istituzione, i mercati di fatto esistenti. ======
IL MERCATO DI MODICA ALTA RISPETTA LEGGE??IL SINDACO BUSCEMA LA FA RISPETTARE????
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