Repliche per questo messaggio
- Commento inviato da: piero in data 12/12/2009 01:03:32
Siamo al paradosso. Il Sindaco di una città, forse non consapevole dei poteri e delle funzioni che la legge gli attribuisce, nonchè della macchina amministrativa da lui stesso diretta, al posto di attivare gli organi preposti,Vigili Urbani in primis, si rivolge al Consiglio Comunale, che a mio modesto parere si dovrebbe occupare di problemi molto piu' seri ed importanti, per far rimuovere una macchina parcheggiata in modo non conforme al C.D.S.
Nasce solo qualche dubbio:
Il veicolo in questione e' intanto sottoposto a Fermo Amministrativo o Sequestro Amministrativo?
Il Fermo si differenzia dal sequestro perchè non ha natura cautelare, non e' finalizzato ad altro successivo provvedimento(come ad esempio la confisca)e, soprattutto,perchè ha una durata definita(decorrente dal giorno dell'accertamento, comunque, dal giorno in cui il veicolo viene tolto dalla disponibilità del proprietario) trascorsa la quale il veicolo va restituito all'avente diritto. In genere i fermi amm.vi non hanno durata superiore ai 90 gg.
Il sequestro amm.vo e' finalizzato alla confisca del veicolo, in quanto inizialmente lo stesso ha natura cautelare e in determinati casi, e fino alla regolarizzazione, se possibile della mancanza, puo' essere dissequestrato e restituito all'avente diritto, nel caso in cui la norma del c.d.s. non viene sanata, tipica e la mancata copertura assicurativa, il veicolo viene confiscato. se di valore venduto all'asta se non conveniente per l'erario viene rottamato.
Fatte queste piccole premesse, qualunque sia la posizione amm.va del veicolo, l'organo accertatore dell'infrazione per cui si procede deve apporre sul veicolo i sigilli con la scritta "VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO AMM.VO O SEQ. AMM.VO", deve far dichiarare con atto notorio al custode una dichiarazione in cui lo stesso si impegna a custodire il veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Dalle foto si evince che non esiste alcun cartello e che il luogo ove lo stesso e' parcato è invece soggetto a pubblico passaggio.
Viene quindi spontaneo dedurre che: o l'organo procedente non ha eseguito la giusta procedura o il custode-proprietario ha tolto i sigilli o comunque ha dichiarato falsamente che aveva la materiale disponibilità di un luogo non soggetto a pubblico passaggio( cortile, garage, ecc), in tal caso rischia una denuncia penale.
La posizione del veicolo e' sicuramente in un'area d'intersezione, impedendo un agevole manovra ad altri veicoli, quindi escludendo eventualmente ogni problematica di cui sopra, e' in divieto di sosta per la violazione dell'art 158 1f,5 c.d.s. con la rimozione dello stesso, nel caso in cui il veicolo si puo' ritenere abbandonato o viene accertato in divieto di sosta da piu' di 60 gg., previo controllo che non sia oggetto di furto, si consegna a un centro di raccolta applicando le procedure di cui al DM 22.10.1999 n. 460. Il quale in sostanza prevede che sia il comune a stipulare un appalto con un centro di raccolta per la rimozione, rivalendosi poi sul proprietario, sempre che lo stesso non abbia provveduto alla perdita di possesso.
Le regole per la civile convivenza e il decoro nonchè la sicurezza della circolazione stradale esistono, bisogna solo applicarle.
Troppo facile fare solo le multe "semplici".Bisogna risolvere ogni tipo di problematica, da cio' si evince il grado di crescita civile di una città, la quale e' solo capace di perdere tempo per un veicolo in divieto di sosta.
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