Giovanni Migliore - Cittadino Modicano


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ReplicaArgomento del Forum: Re: regolamento antenne Da: silvio

Carissima Sibilla e carissimi interessati al problema antenne per telefonia. Anch'io non sapevo dell'esistenza di un regolamento in merito al settore (ho sempre pensato che fosse normato solo a livello nazionale), cionondimeno rimango allibito dagli artt.3, 4 e 5 che quì voglio riportare:

ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

1. Gli impianti per la telefonia cellulare e gli impianti radiotelevisivi devono essere localizzati in aree industriali, agricole, boschive, ecc. con i seguenti criteri da seguire in ordine di priorità per la loro localizzazione:
• Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico;
• Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
• Aree di rispetto cimiteriale;
• Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto della zonizzazione delle aree sensibili così come definite dall'art. 5 del presente regolamento comunale.


2. L’eventuale installazione degli impianti di che trattasi in siti diversi, e perciò in deroga alle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà essere adeguatamente motivata e dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale, previa acquisizione del parere del Gruppo tecnico di Valutazione. In ogni caso non è consentita l’installazione degli impianti in corrispondenza dei siti sensibili di cui all’art. 5.

3. Gli impianti per la telefonia cellulare devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

4. I proventi derivanti da allocazioni di impianti in proprietà comunali dovranno confluire in un apposito capitolo vincolato di bilancio, le cui somme dovranno essere utilizzate esclusivamente per opere di monitoraggio e/o risanamento ambientale.

5. Al fine di ridurre l’impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni e preferibilmente in aree non densamente abitate al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

6. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.

7. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l’impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

8. Nel territorio aperto, ove consentito, l’eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E’ stabilito il divieto dell’installazione degli impianti:
a) nelle aree sensibili così come definite dall’art. 5;
b) In area soggetta a Vincolo paesaggistico D.lgs 42/04 (ex L.431/85 - ex D.Lgs 490/99);
c) In area soggetta a Vincolo paesistico D.lgs 42/04 (ex L.1497/39 - ex D.lgs 490/99);
d) Sui fabbricati notificati dalla D.lgs 42/04 (ex. L. 1089/39 - ex D.Lgs. 490/99);

2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.
3. Per gli impianti esistenti non rientranti nei siti previsti nel piano della Polab è obbligatorio richiedere nuovo provvedimento unico presso il S.U.A.P. di codesto Comune per una rilocalizzazione compatibile entro il termine di mesi sei dall’entrata in vigore del presente regolamento secondo le procedure di cui al successivo art.8. Superato tale termine infruttuosamente l’attuale autorizzazione si intende revocata.

ART. 5 - AREE SENSIBILI

1. Per aree sensibili si intendono tutti gli edifici e loro pertinenze esterne adibiti a permanenze di persone non inferiori alle 4 ore giornaliere sui quali e/o in corrispondenza dei quali è vietata ogni installazione di impianti di radiocomunicazione.

2. In tali aree ricadono:

a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
b) Ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
c) Edifici destinati alla residenza o all’attività lavorativa e/o di studio.

Ora voglio esortarvi a percorrere la Via Botta a Modica Alta e guardare in alto a sinistra: UNA SELVA DI ANTENNE SU PARECCHIE CASE E A POCHI METRI DALL'ORATORIO SALESIANO.
Non ho parole per chi autorizza gli impianti dopo aver emesso un regolamento di tale portata (ancorchè scopiazzato da quello del Comune di Agira) e poco importa se il regolamento l'ha emesso la passata amministrazione. Oggi bisogna farlo rispettare.
Grazie a tutti.

Questo messaggio è replicato da: regolamento antenne da sibilla

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